FISCO

LEGGI 2018: NOVITA’

28 Febbraio 2014 in FISCO
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Legge di stabilità per il 2014: le novità in materia fiscale
(Legge n. 147 del 27.12.2013)
Con la presente desideriamo informarLa che con l’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014   (Legge n. 147 del 27.12.2013 pubblicata in GU n. 302 del 27.12.2013) sono   state approvate numerose disposizioni   in materia fiscale. Tra le maggiori novità ricordiamo, in particolare, le   seguenti: i) l’annullamento dell’abrogazione del regime agevolato per le   società agricole; ii) l’introduzione della web tax,   secondo cui i soggetti passivi che intendono acquistare servizi pubblicitari   online sono obbligati a farlo attraverso un soggetto titolare di una partita   IVA italiana (una norma equivalente vale anche per gli spazi pubblicitari sui   motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano); iii)   si attribuisce ai comuni la   funzione di monitoraggio sulle locazioni abitative; iv) vengono aumentate le detrazioni sul lavoro   dipendente; v) vengono aumentate   le deduzioni ACE; vi) viene modificata la deduzione forfettaria IRAP sul costo del lavoro; vii)   viene prorogato il bonus sul recupero   edilizio, sul risparmio energetico, e sull’acquisto di mobili e   elettrodomestici; viii) viene reintrodotta l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni   dell’impresa risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2012; ix)   viene prorogata l’aliquota sostitutiva   per la rivalutazione dei terreni edificabili e delle partecipazioni; x)   è soppressa l’esenzione IRAP per i lavoratori autonomi senza dipendenti; xi)   l’istituzione dell’IUC; (xii) introdotto   il visto di conformità anche ai fini della compensazione dei crediti   IRPEF / IRES / IRAP; (xiii) introdotte nuove   regole per la deduzione dei canoni di leasing e delle perdite su crediti;   (xiv) introdotto l’obbligo di pagare i canoni di locazione ad uso abitativo con mezzi   tracciabili; (xv) viene previsto   l’obbligo, per i notai, di disporre di un c/c dedicato per il deposito   delle somme connesse con gli atti; (xvi)   viene modificata la decorrenza   prevista per allegare l’APE ai contratti di vendita, agli atti di   trasferimento di immobili a titolo gratuito, nonché ai contratti di locazione;   (xvii) introdotta l’applicazione dell’imposta di registro del 4% in caso di   cessione, da parte dell’utilizzatore, di un contratto di leasing immobiliare   (uso strumentale), anche da costruire, ancorché la stessa sia assoggettata   ad IVA.                   Studio   Palmieri  – Barletta

 

 

 

Premessa

In data 27.12.2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013). Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le novità fiscali più rilevanti in materia fiscale.

 

Novità in materia   fiscale

 

ACE

Con   le modifiche apportate in materia ACE, si   incrementa il rendimento nozionale riferibile   ai nuovi apporti di capitale   di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società   di persone e le imprese individuali rileva invece l’intero patrimonio netto)   dall’attuale 3% al:- 4% per il periodo di imposta 2014;- 4,50% per il periodo 2015;- 4,75% dal 2016.

 

I soggetti che   beneficiano della deduzione ACE, inoltre, determinano l’acconto delle   imposte sui redditi dovute   per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015   utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale   del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente.

 

IUC

Viene   istituita la nuova Imposta   Unica Comunale (IUC), composta   dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi   indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata   a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a   carico dell’utilizzatore.L’aliquota   massima complessiva dell’IMU e della TASI non   può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a   dire il 10,6 per cento. 

 

LA TARI

Il presupposto della TARI è il possesso /   detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi   uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte   pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree   comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in   via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è   dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà,   usufrutto, uso, abitazione o superficie.

 

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto,   la superficie assoggettabile alla TARI sarà individuata in quella calpestabile   (va fatto riferimento alle   superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti:   TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES) fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni –   Agenzia delle Entrate. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimarrà   comunque quella calpestabile.

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa   commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99   ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e   qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in   relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del   servizio sui rifiuti.

 

In caso di occupazione / detenzione   temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è   dovuta in base a tariffa giornaliera.

 

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione   puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo   della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

 

Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni   tariffarie nel caso di:

à  abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per   uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

à  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso   stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

à  abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora   all’estero per più di 6 mesi all’anno;

à  fabbricati rurali ad uso abitativo;

à  al ricorrere di fattispecie ulteriori.

 

La TARI non è dovuta in relazione alle   quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato   al recupero.

 

LA TASI

Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a   qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree   scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing,   l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e   per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al   locatore.

 

Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto   diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare   del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.   In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa   fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal   titolare del diritto reale.

 

Ai fini della dichiarazione TASI sono   applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione   IMU.

 

Restano escluse   dalla TASI le aree scoperte   pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree   comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via   esclusiva.

 

In caso di detenzione temporanea di durata   non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal   possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o   superficie.

 

La base imponibile della TASI corrisponde a   quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L’aliquota   di base della TASI è pari all’1‰.

Il Comune potrà ridurre l’aliquota fino   all’azzeramento e determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la   stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima   statale al 31.12.2013. Il Comune, inoltre, può prevedere riduzioni e/o   esenzioni tariffarie per esempio nel caso di superfici eccedenti il   normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

 

L’IMU

Come disposto dall’articolo 1 comma 703 della Legge di stabilità 2014, l’istituzione   della IUC non abroga la disciplina per l’applicazione dell’IMU che   per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n.201/2011   è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.

 

La   legge di stabilità per il 2014 stabilisce che:

  • viene confermato   che l’IMU non si applica al   possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad   eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  •   viene previsto che i Comuni possono   considerare direttamente adibita   ad abitazione principale:
  1.   l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono   la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero   permanente (a condizione che la stessa non risulti locata);
  2.   l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani   non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto   in Italia, a condizione che non risulti locata;
  3.   nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal   soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la   utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o   limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il   valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un   nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più   unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola   unità immobiliare.

 

L’IMU   non si applica,   altresì:

  • alle unità   immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,   adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di   civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • alla casa   coniugale assegnata al coniuge;
  • a un immobile,   iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità   immobiliare posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle   Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello   dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale   del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla   carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della   dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

Inoltre:

  • si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del   D.L. n. 201/2011) applicabile ai   terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai   coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti   nella previdenza agricola;
  • viene previsto   che, per l’unità immobiliare  adibita   ad abitazione principale del   soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9   nonché per le relative pertinenze, continua a trovare applicazione la detrazione   di € 200 mentre è stato eliminato il riferimento alla maggiorazione   di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e   dimorante nell’abitazione principale.;
  • si esentano   dall’IMU, a decorrere   dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

 

Proroga   versamenti IMU

E’ differito dal 16 gennaio 2014 al 24   gennaio 2014 il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013, pari al 40%   della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra:à    l’ammontare dell’imposta risultante   dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate   dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative   pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione   principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti   e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza   agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;à    l’ammontare dell’imposta risultante   dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle   norme statali per ciascuna tipologia di immobile. 

Pertanto, non dovranno versare nulla entro il   24 gennaio 2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda   rata dell’IMU 2013, i possessori dei suddetti   immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del   contribuente, l’aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in   relazione a ciascuna tipologia di immobile. Qualora, invece, i Comuni   abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base   stabilita dalla legge, entro il 24 gennaio 2014 si dovrà provvedere a versare   il 40% della suddetta differenza.

 

La   norma in esame proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione   standard TARES (pari a 0,30   euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi   indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro   la data del 16 dicembre 2013.

 

Deducibilità parziale IMU Viene   previsto ai fini della determinazione   del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la   deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli   immobili strumentali, per destinazione e per natura.La   disposizione ha effetto a decorrere dal periodo   d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d’imposta in corso   al 31 dicembre 2013, l’aliquota   è elevata al 30 per cento. Permane la indeducibilità   ai fini IRAP

Reintroduzione   tassazione IRPEF degli immobili

Viene   introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati   ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Bonus   lavori edili

La detrazione per le spese per   interventi per il risparmio energetico viene   così stabilita:

  • 65 per cento anche alle spese   sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
  • 50 per cento alle spese   sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

 

Nel   caso in cui tali spese siano sostenute per   interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come   segue:

  • 65 per cento, per le spese   sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
  • 50 per cento, per le spese   sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.

 

Per   le spese relative agli interventi di ristrutturazione   edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro,   vengono fissate le seguenti aliquote:

  • 50 per cento, per le spese   sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
  • 40 per cento, per le spese   sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

 

Per   le spese riguardanti interventi di ristrutturazione   edilizia, relativi all’adozione di misure   antisismiche fino ad un   ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono   fissate le seguenti aliquote:

  • 65 per cento, per le spese   sostenute fino al 31 dicembre 2014;
  • 50 per cento, per le spese   sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

 

Per   coloro che usufruiscono di queste ultime detrazioni viene prorogata per   l’anno 2014 la detrazione   del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di   mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile   oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a   10.000 euro.

 

Imposta di   registro

Gli atti aventi ad oggetto trasferimenti   gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di   operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o   statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria,   religiosa, assistenziale o culturale, sono   soggetti, se dovute, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale   nella misura fissa di euro duecento ciascuna.Detta disposizione   si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private   non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. 

Somministrazione   alimenti e bevande

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate   mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali,   case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a   collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal   D.L. n. 63/2013), possono essere   rideterminati in aumento al solo fine   di adeguarli all’incremento   dell’aliquota IVA.

Rivalutazione   partecipazioni e beni d’impresa

Viene   concessa la possibilità di rivalutare   i beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla   cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31   dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di   eventuali addizionali fissata   nelle seguenti misure:- 16% per i beni ammortizzabili;- 12% per i beni non ammortizzabili

Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato   mediante pagamento di una imposta   sostitutiva del 10%.

I   maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016.

 

Proroga   rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni

Disposta   la proroga degli adempimenti   previsti per la rideterminazione del   valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati   regolamentati e di terreni edificabili   e con destinazione agricolaposseduti   alla data del 1° gennaio 2014.I   contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono   corrispondere un’imposta sostitutiva nella   misura del:

  • 2% del valore   risultante dalla perizia, per le partecipazioni   non qualificate;
  • 4% del valore   risultante dalla perizia, per le partecipazioni   qualificate e per i terreni.

 

IVAFE

La Legge di stabilità 2014 modifica la misura dell’IVAFE   (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero),   prevista dall’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, che dal 2014 passa dal 1,5‰ al 2‰.

Imprese   agricole

Viene   eliminata la norma contenuta nella   legge di Stabilità dello scorso anno (art. 1, co. 513, legge n. 228/2012)   secondo la quale con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in   corso al 31 dicembre 2014 non sono più valide e perdono efficacia le opzioni   effettuate dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata   e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola   per l’imposizione dei redditi mediante l’applicazione dei dati catastali.

Esenzione   IRAP

Previsto il   definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero   dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2015, destinato ad   esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti   attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori   dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali   di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e   delle finanze.

Tassazione   leasing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta di   registro Leasing immobiliare

 

Viene   modificata la disciplina fiscale, in   materia di imposte dirette, sulla deducibilità   dei canoni di leasing, prevedendo,   tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori   autonomi.Nel dettaglio è stato modificato il periodo   minimo di deducibilità dei canoni   che è ora pari: à  alla metà per la generalità dei beni mobili;

à  a 12 anni per i beni immobili.

 

Per   i lavoratori autonomi (art. 54, comma 2 TUIR), quindi, in   caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non   inferiore a dodici anni (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il   massimo di quindici).

 

Per   l’impresa utilizzatrice (art.   102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione   finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è   ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del   periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in   relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni   immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

 

Rimane confermato in misura corrispondente all’intero   periodo d’ammortamento il periodo   minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a   deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.

 

Le nuove regole si applicano ai contratti   di locazione finanziaria stipulati dal 01.01.2014.

 

La   Legge di stabilità 2014 ha introdotto modifiche anche al testo unico delle   disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

 

Sono   soggette all’imposta proporzionale di   registro le cessioni, da   parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da   costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di   cui all’art. 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 40,   comma 1-bis);

 

Si   applica l’aliquota del 4 per cento agli   atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di   locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da   costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.

 

Ulteriori   modifiche riguardano anche l’imposta provinciale di trascrizione nel   leasing finanziario (art.   56, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

 

Tutte le nuove   disposizioni si applicano a   decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Reclamo e   Mediazione

Viene prevista una modifica dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo /   mediazione per gli atti notificati   dal 03.03.2014. In particolare:à  in luogo della previgente ammissibilità del ricorso stesso, per le controversie di valore non superiore a €   20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la presentazione   preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità;à  l’Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può   eccepire l’improcedibilità del   ricorso qualora il ricorso sia   presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato   il reclamo. Qualora la stessa sia   rilevata dal Presidente, questi rinvia la   trattazione al fine di consentire la mediazione;à  per il calcolo dei predetti 90 giorni vale quanto previsto per i   termini processuali;

à  per le somme risultanti   dall’atto oggetto di reclamo, la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del   termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). In altre parole, la sospensione opera   fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica   del reclamo. La sospensione non   opera nel caso di improcedibilità. In assenza di mediazione sono comunque   dovuti gli interessi;

à  l’esito del procedimento   rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono   comunque dovuti interessi e sanzioni.

 

Compensazioni   crediti di imposta e visto di conformità

Viene previsto che per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte,   imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è   necessario l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma   1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile   già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014. 

Compensi a   Caf e professionisti

Viene confermato che anche relativamente alle attività,   svolte da Caf e professionisti   abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24, per il 2015 e 2016 non si procederà ad alcun   adeguamento, sulla base delle variazioni ISTAT, dei compensi   spettanti. 

Plusvalenze   Capital Gain

La Legge di stabilità 2014, all’art. 1 comma 583,   “sopprime”, a partire dal 2014, l’agevolazione di cui all’art. 68,   commi 6-bis e 6-ter del TUIR, consistente nell’esenzione   fiscale delle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni   sociali, reinvestite in start up. L’agevolazione, legata a determinate   condizioni, era stata introdotta dall’art. 3 del DL n. 112/2008 al fine di   favorire l’investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione 

Definizione   agevolata delle somme iscritte a ruolo

Introdotta una definizione   agevolata per gli avvisi di   accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in   riscossione fino al 31.10.2013. La definizione agevolata non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di   sentenza di condanna della Corte dei Conti.In particolare, è riconosciuta la possibilità di   estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante   dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013,   tramite il pagamento:

  •   di quanto iscritto a ruolo   ovvero dell’ammontare residuo;
  •   dell’aggio a favore degli   Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

 

Il perfezionamento   della definizione avviene con l’integrale   versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014 mentre entro il 30.6.2014 il   contribuente sarà informato dell’avvenuta estinzione del debito.

 

A seguito della novità introdotta, è stabilito che la   riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15 marzo 2014   e tale sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

 

Contributo   unificato nel processo tributario

Viene prevista la possibilità di corrispondere il contributo   unificato con modalità telematiche anche nel processo tributario. Sarà un apposito DM ad individuare   il modello di convenzione che l’intermediario abilitato dovrà  sottoscrivere per effettuare il servizio. 

Limite   della riscossione tributi

E’ stato stabilito che dal 2014 è soppresso   il limite di € 30, previsto   dall’art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per   l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali ad eccezione,   quindi, dei tributi erariali e   regionali per i quali tale limite continua ad operare.

Controllo   locazioni abitative

Per   assicurare il contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, si attribuisce ai comuni, in   relazione ai contratti di locazione, l’attività   di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale.Si prevede che i pagamenti riguardanti canoni di   locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di   edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente,   quale ne sia l’importo, escludendo   l’uso del contante  e   assicurando la tracciabilità   anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per   l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e   del conduttore. 

Decorrenza   obbligo API

La decorrenza (in origine dal 6.6.2013),   stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità,   di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di   trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.   è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento   delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un   apposito DM.

Prestazioni   socio sanitarie

Vengono   eliminate le modifiche alle aliquote   IVA disposte per le prestazioni socio-sanitarie, educative, ecc. disposte   dalla legge di Stabilità dello scorso anno (art. 1, commi 488 e 489 legge   n. 228/2012).

Abrogazione   agevolazioni

A   partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate   le seguenti agevolazioni fiscali e crediti di imposta, con la conseguente   cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle   seguenti disposizioni normative:

  • regime fiscale di   attrazione europea (art. 41 D.L. 31   maggio 2010, n. 78);
  • distretti   produttivi (art. 3, commi da 1 a 4, D.L. 10 febbraio 2009,   n. 5);
  • incentivi per la   ricerca scientifica (art. 5 legge 27   dicembre 1997, n. 449);
  • esenzione sulle   plusvalenze sulle cessioni   di partecipazione in società(art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR).

 

5 per mille   dell’IRPEF

È confermata   anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla   devoluzione del 5 per mille ed è confermato l’obbligo per i soggetti   beneficiari del riparto del 5‰ di   redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un rendiconto dal quale deve risultare la destinazione delle   somme, anche mediante una relazione illustrativa. E’, inoltre, previsto che   le disposizioni contenute nel DPCM 23 aprile 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2014.

Campione   d’Italia

Viene previsto un aumento della riduzione   forfetaria del tasso di cambio in euro per la determinazione dei   redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di Campione d’Italia per un importo complessivo non   superiore a 200.000 franchi. In particolare, dal 2014 tale percentuale aumenta al 30%.

Contributo   di solidarietà

E’ stato prorogato   al triennio 2014-2016 il contributo   di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del   reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

Deduzione   Irap per incremento base occupazionale

E’ stato modificato l’art. 11, comma 4-quater,   D.Lgs. n. 446/97, pertanto, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014   (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è prevista   una “nuova” deduzione (riconosciuta a regime) IRAP del   costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base   occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo   d’imposta precedente.La deduzione che spetta fino a € 15.000 per   ciascun nuovo dipendente assunto è limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e   B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta   l’assunzione e per i 2 successivi. 

Inoltre:

à  non è più prevista la maggiorazione della   deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonché   per le assunzioni di lavoratrici;

à  viene confermato l’ammontare massimo della deduzione, stabilito   dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo   rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico   del datore di lavoro;

à  la deduzione forfettaria (“base” e “maggiorata” per le Regioni   svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo   fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali,   è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e   addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per   ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione   in esame. I soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono, quindi,   beneficiare della deduzione per l’incremento della base occupazionale.

 

Credito di   imposta della ricerca scientifica

Viene abrogato   dal 2014  il credito d’imposta riconosciuto   dall’art. 5, Legge n. 449/97 a favore delle piccole e medie imprese per il   potenziamento dell’attività di ricerca.

Web tax

I soggetti   passivi che intendano   acquistare servizi di   pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono   obbligati ad acquistarli da   soggetti titolari di una partita IVA italiana (a tal fine, si introduce un nuovo   articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 – IVA).Gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei   risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano   durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso   rete fissa o rete e dispositivi mobili devono essere acquistati esclusivamente   attraverso soggetti (editori,   concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore   pubblicitario) titolari di   partita IVA italiana

Fatturazione   autotrasporto

Si sopprime l’obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle   prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto   merci su strada.

Riduzione   premi INAIL

 

E’ stabilito che con un apposito Decreto verrà   disposta la riduzione dei premi e contributi INAIL e saranno definite le modalità di applicazione della riduzione per le imprese   che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio.

Notai e C/C   dedicato

E’ stato previsto a carico dei notai ovvero di altri pubblici ufficiali l’obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato delle seguenti   somme:à  somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e   contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto e/o   responsabile d’imposta relativamente agli atti ricevuti e/o autenticati e   soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali   gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziariaà  ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di   successione) soggetta all’obbligo di annotazione nel registro delle somme e   dei valori ex Legge n. 64/34;à  dell’intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di   trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto   reale su immobili o aziende.

 

Sarà un DPCM a stabilire le modalità   attuative delle nuove disposizioni.

Tardiva/omessa   presentazione telematica

E’ inserito nell’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 il nuovo   comma 1-bis secondo cui la sanzione da € 516 a € 5.164 prevista in   caso di tardiva / omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni è estesa   a tutte le dichiarazioni e gli altri atti per i quali l’intermediario ha assunto l’impegno all’invio telematico. 

Perdite su   crediti

Viene modificato l’art. 101, comma 5, TUIR, prevedendo,   dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, dal 2013),   che ai fini della deducibilità delle   perdite su crediti, la sussistenza   degli elementi certi e precisi si   realizza, inoltre, “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio   operata in applicazione dei principi contabili”.

Rottamazione   licenze

Viene prorogato   al 31.12.2016 l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 secondo cui è riconosciuto,   agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano   l’attività nei 3 anni precedenti, il pensionamento di vecchiaia nel   periodo 1.1.2012 – 31.12.2016. Le domande dovranno essere presentate   entro il 31.1.2017.

Addizionali   Irpef regionali

E’ stato previsto il differimento dal 2014 al 2015   dell’annualità a decorrere dalla quale le Regioni a statuto ordinario possono   incrementare / diminuire l’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF.

Detrazioni   IRPEF

Per i redditi   di lavoro dipendente, relativamente alla detrazione IRPEF prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati   gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la   detrazione spettante.Le nuove   norme prevedono l’applicazione di una detrazione dall’imposta lorda,   rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

  • 1.880 euro (1.840 euro nella   normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.   L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere   inferiore a 690 euro;
  • 978 euro (1.338 euro nella   disciplina vigente), aumentato del prodotto tra 902 euro (502 euro nella   normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,   diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, qualora l’ammontare del   reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro;
  •  978 euro, se il reddito   complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000 euro nella normativa vigente),   ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al   rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e   l’importo di 27.000 euro.

 

Sono abrogati gli incrementi della detrazione,   previsti dal comma 2 del citato art. 13, in   presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

 

Aliquote   dei contributi dovuti alla sezione separata Inps

Viene previsto un aumento alle aliquote dei contributi dovuti alla sezione separata   dell’Inps. In particolare, dal 2014, l’aliquota relativa ai contributi   dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali   passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l’aliquota è fissata al 23,5%.L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione   separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa   previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del   27%,72( 27%+ 0,72%). 

Lavoratori   transfrontalieri

Viene stabilita a regime l’esenzione IRPEF,   nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti   residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e   come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in   altri Paesi limitrofi.

 

 

Lo   Studio PALMIERI rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e   approfondimento di Vostro interesse.Cordiali saluti             
 

 

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